Art. 6

In vigore dal 26 ott 2005
Gli Stati membri proibiscono ai loro enti creditizi e finanziari di tenere conti o libretti di risparmio anonimi. In deroga all', paragrafo 6, gli Stati membri richiedono in tutti i casi che i titolari e i beneficiari dei conti o libretti di risparmio anonimi esistenti siano assoggettati al più presto agli obblighi di adeguata verifica della clientela, e in ogni caso prima dell'utilizzo dei conti o dei libretti di risparmio.
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