Art. 3

In vigore dal 26 ott 2005
Ai fini della presente direttiva si intende per: 1. «ente creditizio»: un ente definito a norma dell', punto 1), primo comma della direttiva 2000/12/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (10), nonché una succursale, quale definita all', punto 3) della direttiva suddetta, situata nella Comunità di un ente creditizio avente la sede amministrativa principale all'interno o al di fuori della Comunità; 2. «ente finanziario»: a) un'impresa diversa da un ente creditizio, la cui attività principale consista nell'effettuare una o più operazioni menzionate ai punti da 2 a 12 e al punto 14 dell'allegato I della direttiva 2000/12/CE, incluse le attività degli uffici dei cambiavalute («bureaux de change») e delle società di trasferimento di fondi; b) un'impresa di assicurazione debitamente autorizzata a norma della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita (11), nella misura in cui svolga attività che rientrano nell'ambito di applicazione di detta direttiva; c) un'impresa di investimento, quale definita nell', paragrafo 1, punto 1) della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (12); d) un organismo di investimento collettivo che commercializzi le sue quote o azioni; e) un intermediario assicurativo, quale definito nell', punto 5) della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa (13), fatta eccezione per gli intermediari di cui all', punto 7) di detta direttiva, quando si occupano di assicurazione vita e di altri servizi legati ad investimenti; f) le succursali, situate nella Comunità, degli enti finanziari di cui alle lettere da a) a e) che hanno la sede amministrativa principale all'interno o al di fuori della Comunità; 3. «beni»: i beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili, e i documenti o gli strumenti legali, in qualsiasi forma compresa quella elettronica o digitale, che attestano il diritto di proprietà o altri diritti sui beni medesimi; 4. «attività criminosa»: qualsiasi tipo di coinvolgimento criminale nella perpetrazione di un reato grave; 5. costituiscono «reati gravi» almeno: a) gli atti definiti agli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI; b) ognuno dei reati definiti nell', paragrafo 1, lettera a) della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 1988; c) le attività delle organizzazioni criminali quali definite nell' dell'azione comune 98/733/GAI del Consiglio, del 21 dicembre 1998, relativa alla punibilità della partecipazione a un'organizzazione criminale negli Stati membri dell'Unione europea (14); d) la frode, perlomeno la frode grave, quale definita nell', paragrafo 1 e nell' della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (15); e) la corruzione; f) i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima superiore ad un anno ovvero, per gli Stati il cui ordinamento giuridico prevede una soglia minima per i reati, i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata minima superiore a sei mesi; 6. «titolare effettivo»: la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o la persona fisica per conto delle quali viene realizzata un'operazione o un'attività. Il titolare effettivo comprende almeno: a) in caso di società: i) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle azioni o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 % più una azione; ii) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica; b) in caso di entità giuridiche, quali le fondazioni, e di istituti giuridici, quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi: i) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 % o più del patrimonio di un istituto giuridico o di un'entità giuridica; ii) se le persone che beneficiano dell'istituto giuridico o dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce l'istituto giuridico o l'entità giuridica; iii) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 % o più del patrimonio di un istituto giuridico o di un'entità giuridica; 7. «prestatori di servizi relativi a società e trust»: ogni persona fisica o giuridica che fornisca, a titolo professionale, uno dei servizi seguenti a terzi: a) costituire società o altre persone giuridiche; b) occupare la funzione di dirigente o di amministratore di una società, di socio di un'associazione (partnership) o una funzione analoga nei confronti di altre persone giuridiche o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione; c) fornire una sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o postale e altri servizi connessi a una società, un'associazione o qualsiasi altra persona giuridica o istituto giuridico; d) occupare la funzione di fiduciario in un trust espresso o in un istituto giuridico simile o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione; e) esercitare il ruolo d'azionista per conto di un'altra persona o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta ad obblighi di comunicazione conformemente alla normativa comunitaria o a norme internazionali equivalenti; 8. «persone politicamente esposte»: le persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami; 9. «rapporto d'affari»: un rapporto d'affari, professionale o commerciale che sia correlato con le attività professionali svolte dagli enti o dalle persone soggetti alla presente direttiva e del quale si presuma, al momento in cui viene allacciato, che avrà una certa durata; 10. «banca di comodo»: un ente creditizio, o un ente che svolge attività equivalenti, che sia stato costituito in un paese in cui non ha alcuna presenza fisica che consenta di esercitare una direzione ed una gestione reale e che non sia collegato ad alcun gruppo finanziario regolamentato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2005:60:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo