Art. 2

In vigore dal 26 ott 2005
1.   La presente direttiva si applica: 1. agli enti creditizi; 2. agli enti finanziari; 3. alle seguenti persone giuridiche o fisiche quando agiscono nell'esercizio della loro attività professionale: a) revisori dei conti, contabili esterni e consulenti tributari; b) notai e altri liberi professionisti legali, quando prestano la loro opera o partecipando in nome e per conto del loro cliente ad una qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare o assistendo i loro clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: i) l'acquisto e la vendita di beni immobili o imprese; ii) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni dei clienti; iii) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di risparmio o conti titoli; iv) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società; v) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di trust, società o strutture analoghe; c) prestatori di servizi relativi a società o trust diversi da quelli di cui alle lettere a) o b); d) agenti immobiliari; e) altre persone fisiche o giuridiche che negoziano beni, soltanto quando il pagamento è effettuato in contanti per un importo pari o superiore a 15 000 EUR, indipendentemente dal fatto che la transazione sia effettuata con un'operazione unica o con diverse operazioni che appaiono collegate; f) case da gioco. 2.   Gli Stati membri possono decidere di non includere nell'ambito di applicazione dell', punto 1) o 2) le persone giuridiche e le persone fisiche che esercitano un'attività finanziaria in modo occasionale o su scala limitata e quando i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sono scarsi.
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