Art. 2
In vigore dal 26 ott 2005
1. La presente direttiva si applica:
1.
agli enti creditizi;
2.
agli enti finanziari;
3.
alle seguenti persone giuridiche o fisiche quando agiscono nell'esercizio della loro attività professionale:
a)
revisori dei conti, contabili esterni e consulenti tributari;
b)
notai e altri liberi professionisti legali, quando prestano la loro opera o partecipando in nome e per conto del loro cliente ad una qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare o assistendo i loro clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
i)
l'acquisto e la vendita di beni immobili o imprese;
ii)
la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni dei clienti;
iii)
l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di risparmio o conti titoli;
iv)
l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
v)
la costituzione, la gestione o l'amministrazione di trust, società o strutture analoghe;
c)
prestatori di servizi relativi a società o trust diversi da quelli di cui alle lettere a) o b);
d)
agenti immobiliari;
e)
altre persone fisiche o giuridiche che negoziano beni, soltanto quando il pagamento è effettuato in contanti per un importo pari o superiore a 15 000 EUR, indipendentemente dal fatto che la transazione sia effettuata con un'operazione unica o con diverse operazioni che appaiono collegate;
f)
case da gioco.
2. Gli Stati membri possono decidere di non includere nell'ambito di applicazione dell', punto 1) o 2) le persone giuridiche e le persone fisiche che esercitano un'attività finanziaria in modo occasionale o su scala limitata e quando i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sono scarsi.
Storico versioni
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