Art. 10

In vigore dal 26 ott 2005
1.   Gli Stati membri impongono che si proceda all'identificazione e alla verifica dell'identità di ogni cliente di una casa da gioco che acquisti o venda gettoni da gioco di valore pari o superiore a 2 000 EUR. 2.   L'obbligo di applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela si considera comunque assolto dalle case da gioco soggette a controllo pubblico se procedono alla registrazione, all'identificazione e alla verifica dell'identità dei clienti fin dal momento dell'ingresso o prima di esso, indipendentemente dall'importo dei gettoni da gioco acquistati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2005:60:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo