Art. 10
In vigore dal 26 ott 2005
1. Gli Stati membri impongono che si proceda all'identificazione e alla verifica dell'identità di ogni cliente di una casa da gioco che acquisti o venda gettoni da gioco di valore pari o superiore a 2 000 EUR.
2. L'obbligo di applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela si considera comunque assolto dalle case da gioco soggette a controllo pubblico se procedono alla registrazione, all'identificazione e alla verifica dell'identità dei clienti fin dal momento dell'ingresso o prima di esso, indipendentemente dall'importo dei gettoni da gioco acquistati.
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