Art. 9

In vigore dal 26 ott 2005
1.   Gli Stati membri impongono che la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo avvenga prima dell'instaurazione del rapporto d'affari o dell'esecuzione della transazione. 2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono consentire che la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo avvenga durante l'instaurazione del rapporto d'affari se ciò è necessario per non interrompere la normale conduzione degli affari e se vi è scarso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. In tali situazioni queste procedure sono completate il più presto possibile dopo il primo contatto. 3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono consentire, in relazione alle attività di assicurazione sulla vita, che la verifica dell'identità del beneficiario della polizza avvenga dopo l'instaurazione del rapporto d'affari. In questo caso la verifica ha luogo all'atto del pagamento, o anteriormente ad esso, o nel momento in cui il beneficiario intende esercitare i diritti conferitigli dalla polizza, oppure prima di esso. 4.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono consentire l'apertura di un conto bancario purché vi siano adeguate garanzie atte ad assicurare che non vengano effettuate transazioni dal cliente o per suo conto finché non si sia ottenuto il pieno rispetto delle disposizioni sopra citate. 5.   Gli Stati membri impongono che quando gli enti o le persone in questione non sono in grado di rispettare l', paragrafo 1, lettere a), b) e c), essi non possono effettuare una transazione attraverso un conto bancario, non possono avviare il rapporto d'affari o effettuare la transazione in questione ovvero devono porre fine al rapporto d'affari in questione e devono prendere in considerazione di effettuare una segnalazione del cliente interessato alla UIF, a norma dell'. Gli Stati membri non sono obbligati ad applicare il comma precedente ai notai, ai liberi professionisti legali, ai revisori dei conti, ai contabili esterni e ai consulenti tributari nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza di questo cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento. 6.   Gli Stati membri impongono agli enti e alle persone soggetti alla presente direttiva di applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela non soltanto a tutti i nuovi clienti, ma anche, al momento opportuno, alla clientela esistente, sulla base della valutazione del rischio presente.
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