Art. 7
In vigore dal 26 ott 2005
Gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva applicano gli obblighi di adeguata verifica della clientela nei casi seguenti:
a)
quando instaurano rapporti d'affari;
b)
quando eseguono transazioni occasionali il cui importo sia pari o superiore a 15 000 EUR, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con un'operazione unica o con diverse operazioni che appaiono collegate;
c)
quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
d)
quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2005:60:oj#art-7