Art. 5
Definizione dell'autorità competente
In vigore dal 3 giu 2003
Ai fini della presente direttiva si intende per «autorità competente»:
a)
per gli Stati membri, una qualsiasi delle autorità notificate dagli Stati membri alla Commissione; e
b)
per i paesi terzi, l'autorità competente ai fini di convenzioni fiscali bilaterali o multilaterali o, in assenza di questa, quell'autorità che sia competente a rilasciare certificati attestanti il domicilio fiscale.
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