Art. 10

Periodo transitorio

In vigore dal 3 giu 2003
1.   Durante un periodo transitorio a decorrere dalla data di cui all', paragrafi 2 e 3, e su riserva di quanto disposto dall', paragrafo 1, Belgio, Lussemburgo e Austria non sono tenuti ad applicare le disposizioni del capitolo II. Essi tuttavia ricevono informazioni dagli altri Stati membri a norma del capitolo II. Durante il periodo transitorio, la presente direttiva è intesa a garantire un'imposizione minima effettiva sui redditi da risparmio in forma di pagamenti di interessi corrisposti in uno Stato membro a beneficiari effettivi, che siano persone fisiche residenti ai fini fiscali in un altro Stato membro. 2.   Il periodo transitorio termina alla fine del primo esercizio tributario successivo all'ultima delle seguenti date: — la data di entrata in vigore di un accordo tra la Comunità europea, a seguito di una decisione all'unanimità del Consiglio, e l'ultimo dei seguenti paesi: Confederazione svizzera, Principato del Liechtenstein, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Principato di Andorra, che prevede lo scambio di informazioni su richiesta come definito nel modello di accordo dell'OCSE sullo scambio di informazioni in materia fiscale del 18 aprile 2002 (in seguito denominato «modello di accordo dell'OCSE») riguardo ai pagamenti di interessi, quali definiti nella presente direttiva, corrisposti da agenti pagatori stabiliti nei rispettivi territori a beneficiari effettivi residenti nel territorio cui si applica la direttiva, oltre all'applicazione simultanea da parte degli stessi paesi di una ritenuta alla fonte su tali pagamenti ad un'aliquota definitiva per i periodi corrispondenti di cui all', paragrafo 1, — la data in cui il Consiglio conviene all'unanimità che gli Stati Uniti d'America si sono impegnati a procedere allo scambio di informazioni su richiesta come definito nel modello di accordo dell'OCSE riguardo ai pagamenti di interessi, quali definiti nella presente direttiva, corrisposti da agenti pagatori stabiliti nel loro territorio a beneficiari effettivi residenti nel territorio cui si applica la direttiva. 3.   Dopo la fine del periodo transitorio Belgio, Lussemburgo e Austria devono applicare le disposizioni del capitolo II e cessano di applicare la ritenuta alla fonte e la ripartizione del gettito fiscale di cui agli . Se, durante il periodo transitorio Belgio, Lussemburgo o Austria decidono di applicare le disposizioni del capitolo II, essi non applicano più la ritenuta alla fonte e la ripartizione del gettito fiscale di cui agli .
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Periodo transitorio (Art. 10 Direttiva (UE) 2003/48) — Testo vigente | Portale Normativo