Art. 8

Comunicazione di informazioni da parte dell'agente pagatore

In vigore dal 3 giu 2003
1.   Allorché il beneficiario effettivo degli interessi è residente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito l'agente pagatore, le informazioni minime che l'agente pagatore è tenuto a comunicare all'autorità competente del suo Stato membro di stabilimento sono costituite da: a) identità e residenza del beneficiario effettivo determinate a norma dell'; b) denominazione e indirizzo dell'agente pagatore; c) numero di conto del beneficiario effettivo o, in assenza di tale riferimento, identificazione del credito che produce gli interessi; e d) informazioni relative al pagamento di interessi a norma del paragrafo 2. 2.   Le informazioni minime che l'agente pagatore è tenuto a comunicare riguardo al pagamento di interessi devono differenziare gli interessi secondo le categorie in appresso e indicare: a) per un pagamento di interessi ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a): l'importo degli interessi pagati o accreditati; b) per un pagamento di interessi ai sensi dell', paragrafo 1, lettere b) o d): l'importo degli interessi o dei redditi contemplati alle lettere in questione o l'intero importo dei proventi della cessione, del riscatto o del rimborso; c) per un pagamento di interessi ai sensi dell', paragrafo 1, lettera c): l'importo dei redditi contemplati alla lettera in questione o l'intero importo della distribuzione; d) per un pagamento di interessi ai sensi dell', paragrafo 4: l'importo degli interessi attribuibile a ciascuno dei membri dell'entità di cui all', paragrafo 2 che soddisfano le condizioni di cui all', paragrafo 1, e all', paragrafo 1; e) qualora uno Stato membro eserciti l'opzione di cui all', paragrafo 5, l'importo degli interessi annualizzati. Tuttavia gli Stati membri possono limitare le informazioni minime che l'agente pagatore è tenuto a comunicare riguardo al pagamento di interessi all'intero importo degli interessi o dei redditi e all'intero importo dei proventi della cessione, del riscatto o del rimborso.
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Comunicazione di informazioni da parte dell'agente pagatore (Art. 8 Direttiva (UE) 2003/48) — Testo vigente | Portale Normativo