Art. 8
Comunicazione di informazioni da parte dell'agente pagatore
In vigore dal 3 giu 2003
1. Allorché il beneficiario effettivo degli interessi è residente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito l'agente pagatore, le informazioni minime che l'agente pagatore è tenuto a comunicare all'autorità competente del suo Stato membro di stabilimento sono costituite da:
a)
identità e residenza del beneficiario effettivo determinate a norma dell';
b)
denominazione e indirizzo dell'agente pagatore;
c)
numero di conto del beneficiario effettivo o, in assenza di tale riferimento, identificazione del credito che produce gli interessi; e
d)
informazioni relative al pagamento di interessi a norma del paragrafo 2.
2. Le informazioni minime che l'agente pagatore è tenuto a comunicare riguardo al pagamento di interessi devono differenziare gli interessi secondo le categorie in appresso e indicare:
a)
per un pagamento di interessi ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a): l'importo degli interessi pagati o accreditati;
b)
per un pagamento di interessi ai sensi dell', paragrafo 1, lettere b) o d): l'importo degli interessi o dei redditi contemplati alle lettere in questione o l'intero importo dei proventi della cessione, del riscatto o del rimborso;
c)
per un pagamento di interessi ai sensi dell', paragrafo 1, lettera c): l'importo dei redditi contemplati alla lettera in questione o l'intero importo della distribuzione;
d)
per un pagamento di interessi ai sensi dell', paragrafo 4: l'importo degli interessi attribuibile a ciascuno dei membri dell'entità di cui all', paragrafo 2 che soddisfano le condizioni di cui all', paragrafo 1, e all', paragrafo 1;
e)
qualora uno Stato membro eserciti l'opzione di cui all', paragrafo 5, l'importo degli interessi annualizzati.
Tuttavia gli Stati membri possono limitare le informazioni minime che l'agente pagatore è tenuto a comunicare riguardo al pagamento di interessi all'intero importo degli interessi o dei redditi e all'intero importo dei proventi della cessione, del riscatto o del rimborso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2003:48:oj#art-8