Art. 13

Deroghe alla procedura della ritenuta alla fonte

In vigore dal 3 giu 2003
1.   Gli Stati membri che prelevano una ritenuta alla fonte ai sensi dell' adottano una delle due procedure seguenti, o entrambe, per far sì che i beneficiari effettivi possano chiedere che non venga prelevata tale ritenuta: a) una procedura che consenta al beneficiario effettivo di autorizzare espressamente l'agente pagatore a comunicare informazioni a norma del capitolo II; l'autorizzazione copre tutti gli interessi pagati al beneficiario effettivo dall'agente pagatore in questione; in tal caso si applica l'; b) una procedura intesa a garantire che non venga prelevata la ritenuta alla fonte se il beneficiario effettivo presenta al suo agente pagatore un certificato rilasciato a suo nome dall'autorità competente del suo Stato membro di residenza fiscale a norma del paragrafo 2. 2.   Su richiesta del beneficiario effettivo, l'autorità competente del suo Stato membro di residenza fiscale rilascia un certificato indicante: a) nome, indirizzo e codice fiscale o, in mancanza di tale codice, data e luogo di nascita del beneficiario effettivo; b) denominazione e indirizzo dell'agente pagatore; c) numero di conto del beneficiario effettivo o, in assenza di tale riferimento, identificazione del titolo di credito. Tale certificato è valido per un periodo non superiore a tre anni. Esso viene rilasciato a ogni beneficiario effettivo che ne faccia richiesta, entro due mesi dalla richiesta.
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Deroghe alla procedura della ritenuta alla fonte (Art. 13 Direttiva (UE) 2003/48) — Testo vigente | Portale Normativo