Art. 3

Identità e residenza dei beneficiari effettivi

In vigore dal 3 giu 2003
1.   Ciascuno Stato membro con riguardo al proprio territorio adotta le procedure necessarie, assicurandone l'applicazione, per permettere all'agente pagatore di determinare l'identità dei beneficiari effettivi e la loro residenza ai fini degli articoli da 8 a 12. Tali procedure sono conformi alle norme minime di cui ai paragrafi 2 e 3. 2.   L'agente pagatore determina l'identità del beneficiario effettivo in funzione di norme minime che variano secondo l'inizio delle relazioni tra l'agente pagatore e il beneficiario degli interessi: a) per le relazioni contrattuali avviate anteriormente al 1o gennaio 2004, l'agente pagatore determina l'identità del beneficiario effettivo composta dal suo nome e indirizzo, usando le informazioni di cui dispone, in particolare a norma della regolamentazione vigente nel suo Stato di stabilimento e della direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite (6); b) per le relazioni contrattuali avviate o, in mancanza di relazioni contrattuali, per le transazioni effettuate a decorrere dal 1o gennaio 2004, l'agente pagatore determina l'identità del beneficiario effettivo composta, oltre che dal nome e dall'indirizzo, anche, laddove esista, dal codice fiscale attribuito dallo Stato membro in cui ha la residenza fiscale. Tali elementi sono stabiliti sulla base del passaporto o della carta d'identità ufficiale presentato dal beneficiario effettivo. Se il passaporto o la carta d'identità ufficiale non precisano l'indirizzo, questo è determinato in base a qualsiasi altro documento probante presentato dal beneficiario effettivo. Se il codice fiscale non figura sul passaporto, sulla carta d'identità ufficiale o su qualsiasi altro documento d'identità probante compreso, eventualmente, il certificato di residenza fiscale presentato dal beneficiario effettivo, l'identità è completata dall'indicazione della data e del luogo di nascita, stabiliti sulla base del passaporto o della carta d'identità ufficiale. 3.   L'agente pagatore determina la residenza del beneficiario effettivo in funzione di norme minime che variano secondo l'inizio delle relazioni contrattuali tra l'agente pagatore e il beneficiario degli interessi. Fatto salvo quanto segue, la residenza si considera stabilita nel paese in cui si trova l'indirizzo permanente del beneficiario effettivo: a) per le relazioni contrattuali avviate prima del 1o gennaio 2004, l'agente pagatore determina la residenza del beneficiario effettivo utilizzando le informazioni in suo possesso, in particolare a norma della regolamentazione vigente nel suo Stato di stabilimento e della direttiva 91/308/CEE; b) per le relazioni contrattuali avviate, o per le transazioni effettuate in mancanza di relazioni contrattuali, a decorrere dal 1o gennaio 2004, l'agente pagatore determina la residenza del beneficiario effettivo sulla base dell'indirizzo che figura sul passaporto o sulla carta d'identità ufficiale o, se necessario, sulla base di qualsiasi altro documento probante presentato dal beneficiario effettivo, secondo la seguente procedura: per le persone fisiche che presentano un passaporto o una carta d'identità ufficiale rilasciati da uno Stato membro che si dichiarano residenti in un paese terzo, la residenza è determinata mediante un certificato di residenza fiscale rilasciato dall'autorità competente del paese terzo in cui la persona fisica afferma di essere residente. In mancanza di tale certificato, si considera che la residenza sia nello Stato membro che ha rilasciato il passaporto o qualsiasi altro documento d'identità ufficiale.
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