Art. 6

Definizione del pagamento di interessi

In vigore dal 3 giu 2003
1.   Ai fini della presente direttiva per «pagamento di interessi» si intendono: a) interessi pagati, o accreditati su un conto, relativi a crediti di qualsivoglia natura, assistiti o meno da garanzie ipotecarie e corredati o meno di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, in particolare i redditi dei titoli del debito pubblico e i redditi prodotti dalle obbligazioni, compresi i premi connessi a tali titoli o obbligazioni; le penalità di mora non costituiscono pagamenti di interessi; b) interessi maturati o capitalizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto dei crediti di cui alla lettera a); c) redditi derivanti da pagamenti di interessi, direttamente o tramite un'entità di cui all', paragrafo 2, distribuiti da: i) OICVM autorizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE; ii) entità che beneficiano dell'opzione di cui all', paragrafo 3; e iii) organismi di investimento collettivo stabiliti al di fuori del territorio di cui all'; d) redditi realizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto di partecipazioni o quote nei seguenti organismi ed entità, se questi investono direttamente o indirettamente tramite altri organismi di investimento collettivo o entità di cui sopra oltre il 40 % del loro attivo in crediti di cui alla lettera a): i) OICVM autorizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE; ii) entità che beneficiano dell'opzione di cui all', paragrafo 3; iii) organismi di investimento collettivo stabiliti al di fuori del territorio di cui all'. Tuttavia gli Stati membri possono includere redditi di cui alla lettera d) nella definizione del pagamento di interessi solo nella misura in cui tali redditi corrispondano a redditi che, direttamente o indirettamente, derivino da pagamenti di interessi ai sensi delle lettere a) e b). 2.   Per quanto riguarda il paragrafo 1, lettere c) e d), allorché un agente pagatore non dispone di informazioni circa la proporzione del reddito derivante da pagamenti di interessi, l'importo totale del reddito viene considerato un pagamento di interessi. 3.   Per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera d), allorché un agente pagatore non dispone di informazioni circa la percentuale dell'attivo investita in crediti, ovvero in partecipazioni o quote contemplate da detta lettera d), tale percentuale si considera superiore al 40 %. Qualora egli non sia in grado di determinare l'importo del reddito realizzato dal beneficiario effettivo, il reddito si considera il prodotto della cessione, del rimborso o del riscatto delle partecipazioni o quote. 4.   Al momento stesso in cui degli interessi ai sensi del paragrafo 1 sono pagati o accreditati su un conto il cui titolare sia un'entità di cui all', paragrafo 2, che non benefici dell'opzione di cui all', paragrafo 3, detti interessi vanno considerati un pagamento di interessi da parte di tale entità. 5.   Per quanto riguarda il paragrafo 1, lettere b) e d), gli Stati membri hanno la possibilità di richiedere agli agenti pagatori nel loro territorio l'annualizzazione degli interessi per un periodo che non può essere superiore a un anno e di considerare gli interessi annualizzati come un pagamento di interessi anche se durante tale periodo non hanno luogo cessioni, riscatti o rimborsi. 6.   In deroga al paragrafo 1, lettere c) e d), gli Stati membri hanno la possibilità di escludere dalla definizione di pagamenti di interessi i redditi contemplati da tali disposizioni derivanti da organismi o entità stabiliti nel loro territorio qualora l'investimento in crediti di cui al paragrafo 1, lettera a), da parte di tali entità non sia stato superiore al 15 % del loro attivo. Altresì, in deroga al paragrafo 4, gli Stati membri possono decidere di escludere dalla definizione di pagamento di interessi prevista dal paragrafo 1 gli interessi pagati o accreditati su un conto di un'entità di cui all', paragrafo 2, che non benefici dell'opzione di cui all', paragrafo 3 e che sia stabilita nel loro territorio qualora l'investimento di tali entità in crediti di cui al paragrafo 1, lettera a) non sia stato superiore al 15 % del loro attivo. L'esercizio di tale opzione da parte di uno Stato membro è vincolante per gli altri Stati membri. 7.   Dal 1o gennaio 2011 la percentuale di cui al paragrafo 1, lettera d), e al paragrafo 3 è pari al 25 %. 8.   Le percentuali di cui al paragrafo 1, lettera d), e al paragrafo 6 sono determinate con riguardo alla politica di investimento esposta nel regolamento del fondo o nei documenti costitutivi degli organismi o delle entità interessati e, in assenza di tale riferimento, con riguardo all'effettiva composizione dell'attivo degli organismi o delle entità interessati.
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Definizione del pagamento di interessi (Art. 6 Direttiva (UE) 2003/48) — Testo vigente | Portale Normativo