Art. 17
Recepimento
In vigore dal 3 giu 2003
1. Anteriormente al 1o gennaio 2004 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere al 1o gennaio 2005 purché
i)
la Confederazione svizzera, il Principato del Liechtenstein, la Repubblica di San Marino, il Principato di Monaco e il Principato di Andorra applichino a decorrere dalla stessa data misure equivalenti a quelle contenute nella presente direttiva, conformemente agli accordi sottoscritti con la Comunità europea, a seguito di decisioni prese all'unanimità dal Consiglio; e
ii)
esistano accordi o altre intese che prevedono che tutti i pertinenti territori dipendenti o associati (Isole anglonormanne, Isola di Man e territori dipendenti o associati dei Caraibi) attuino a decorrere dalla stessa data lo scambio automatico di informazioni nello stesso modo previsto nel capitolo II della presente direttiva (o, nel periodo transitorio di cui all', applichino una ritenuta alla fonte negli stessi termini previsti agli ).
3. Il Consiglio decide all'unanimità, almeno sei mesi prima del 1o gennaio 2005, se la condizione stabilita nel paragrafo 2 è soddisfatta, tenendo conto delle date di entrata in vigore delle pertinenti misure nei paesi terzi e nei territori dipendenti o associati interessati. Il Consiglio, qualora decida che la condizione non è soddisfatta, adotta, all'unanimità su proposta della Commissione, una nuova data per gli scopi previsti al paragrafo 2.
4. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri stabiliscono le modalità di tale riferimento.
5. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione di quanto sopra e le comunicano le norme essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva fornendo anche una tabella di corrispondenza tra la presente direttiva e le norme nazionali adottate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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