Art. 16

Altre ritenute alla fonte

In vigore dal 3 giu 2003
La presente direttiva non osta a che gli Stati membri prelevino ritenute alla fonte di tipo diverso da quello di cui all', in conformità alla loro legislazione nazionale o ai sensi di convenzioni contro le doppie imposizioni.
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Altre ritenute alla fonte (Art. 16 Direttiva (UE) 2003/48) — Testo vigente | Portale Normativo