Art. 5 · Definizione dell'autorità competente

Art. 5

Definizione dell'autorità competente

In vigore dal 3 giu 2003
Ai fini della presente direttiva si intende per «autorità competente»: a) per gli Stati membri, una qualsiasi delle autorità notificate dagli Stati membri alla Commissione; e b) per i paesi terzi, l'autorità competente ai fini di convenzioni fiscali bilaterali o multilaterali o, in assenza di questa, quell'autorità che sia competente a rilasciare certificati attestanti il domicilio fiscale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2003:48:oj#art-5