Art. 7
Programma di attività
In vigore dal 5 nov 2002
Il programma d'attività di cui all', paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 4, deve contenere le indicazioni o giustificazioni riguardanti:
a)
la natura degli impegni che l'impresa di assicurazione si propone di assumere;
b)
i principi direttivi in materia di riassicurazione;
c)
gli elementi che costituiscono il fondo minimo di garanzia;
d)
le previsioni circa le spese d'impianto dei servizi amministrativi e della rete di produzione, i mezzi finanziari destinati a farvi fronte;
inoltre, per i primi tre esercizi sociali:
e)
un piano che esponga dettagliatamente le previsioni delle entrate e delle spese sia per le operazioni dirette e per le operazioni di riassicurazione attiva che per le operazioni di riassicurazione passiva;
f)
la situazione probabile di tesoreria;
g)
le previsioni relative ai mezzi finanziari destinati alla copertura degli impegni e del margine di solvibilità.
Storico versioni
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