Art. 7

Programma di attività

In vigore dal 5 nov 2002
Il programma d'attività di cui all', paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 4, deve contenere le indicazioni o giustificazioni riguardanti: a) la natura degli impegni che l'impresa di assicurazione si propone di assumere; b) i principi direttivi in materia di riassicurazione; c) gli elementi che costituiscono il fondo minimo di garanzia; d) le previsioni circa le spese d'impianto dei servizi amministrativi e della rete di produzione, i mezzi finanziari destinati a farvi fronte; inoltre, per i primi tre esercizi sociali: e) un piano che esponga dettagliatamente le previsioni delle entrate e delle spese sia per le operazioni dirette e per le operazioni di riassicurazione attiva che per le operazioni di riassicurazione passiva; f) la situazione probabile di tesoreria; g) le previsioni relative ai mezzi finanziari destinati alla copertura degli impegni e del margine di solvibilità.
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Programma di attività (Art. 7 Direttiva (UE) 2002/83) — Testo vigente | Portale Normativo