Art. 2

Campo d'applicazione

In vigore dal 5 nov 2002
La presente direttiva riguarda l'accesso alle attività non salariate dell'assicurazione diretta, praticate dalle imprese che sono stabilite in uno Stato membro o che desiderano stabilirvisi, nonché l'esercizio di tali attività, quali sono qui di seguito definite: 1) le seguenti assicurazioni ove risultino da un contratto: a) il ramo vita, cioè quello comprendente in particolare l'assicurazione per il caso di vita, l'assicurazione per il caso di morte, l'assicurazione mista, l'assicurazione vita con controassicurazione, l'assicurazione di nuzialità, l'assicurazione di natalità; b) l'assicurazione di rendita; c) le assicurazioni complementari praticate dalle imprese di assicurazione vita, ossia in particolare le assicurazioni per danni corporali, comprese l'incapacità al lavoro professionale, le assicurazioni per morte in seguito ad infortunio, le assicurazioni per invalidità a seguito di infortunio o di malattia, quando queste diverse assicurazioni siano contratte in via complementare alle assicurazioni vita; d) l'assicurazione praticata in Irlanda e nel Regno Unito, denominata «permanent health insurance» (assicurazione malattia, a lungo termine) non rescindibile; 2) le seguenti operazioni, ove risultino da un contratto, sempreché siano soggette al controllo delle autorità amministrative competenti per la vigilanza sulle assicurazioni private: a) le operazioni tontinarie che comportano la costituzione di associazioni che riuniscono aderenti per capitalizzare in comune i loro contributi e per ripartire i fondi in tal modo raccolti tra i superstiti o tra gli aventi diritto dei deceduti; b) le operazioni di capitalizzazione basate su una tecnica attuariale che comporta, quale corrispettivo di versamenti unici o periodici fissati anticipatamente, impegni determinati in ordine alla loro durata e al loro importo; c) le operazioni di gestione di fondi collettivi di pensione, ossia le operazioni che, per l'impresa interessata, consistono nel gestire gli investimenti, in particolare le attività rappresentative delle riserve degli enti che erogano le prestazioni in caso di morte, in casi di vita o in caso di cessazione o riduzione d'attività; d) le operazioni di cui alla lettera c), quando sono accompagnate da una garanzia assicurativa, relativa o alla conservazione del capitale o al servizio di un interesse minimo; e) le operazioni effettuate da società assicuratrici, quali quelle previste dal codice francese delle assicurazioni nel libro IV, titolo 4, capitolo 1; 3) le operazioni dipendenti dalla durata della vita umana, definite o previste dalla legislazione delle assicurazioni sociali, quando sono praticate o gestite conformemente alla legislazione di uno Stato membro da imprese d'assicurazione a proprio rischio.
Storico versioni

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