Art. 6
Condizioni per l'ottenimento dell'autorizzazione
In vigore dal 5 nov 2002
1. Lo Stato membro di origine esige che le imprese di assicurazione richiedenti l'autorizzazione:
a)
adottino una delle forme seguenti:
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per quanto riguarda il Regno del Belgio: «société anonyme/naamloze vennootschap», «société en commandite par actions/commanditaire vennootschap op aandelen», «association d'assurance mutuelle/onderlinge verzekeringsvereniging», «société coopérative/coöperatieve vennootschap»,
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per quanto riguarda il Regno di Danimarca: «aktieselskaber», «gensidige selskaber», «pensionskasser omfattet af lov om forsikringsvirksomhed (tvaergående pensionskasser)»,
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per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania: «Aktiengesellschaft», «Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit», «öffentlich-rechtliches Wettbewerbs versicherungsunternehmen»,
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per quanto riguarda la Repubblica francese: «société anonyme, société d'assurance mutuelle», «institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale», «institution de prévoyance régie par le code rural», «mutuelles régies par le code de la mutualité»,
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per quanto riguarda l'Irlanda: «incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited», «societies registered under the Industrial and Provident Societies Acts»«societies registered under the Friendly Societies Acts»,
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per quanto riguarda la Repubblica italiana: «società per azioni», «società cooperativa», «mutua di assicurazione»,
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per quanto riguarda il Granducato del Lussemburgo: «société anonyme», «société en commandite par actions», «association d'assurances mutuelles», «société coopérative»,
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per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi: «naamloze vennootschap», «onderlinge waarborgmaatschappij»,
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per quanto riguarda il Regno Unito: «incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited», «societies registered under the Industrial and Provident Societies Acts», «societies registered or incorporated under the Friendly Societies Acts», «the association of underwriters known as Lloyd's»,
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per quanto riguarda la Repubblica ellenica: «ανώνυμη εταιρία»,
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per quanto riguarda il Regno di Spagna: «sociedad anónima», «sociedad mutua», «sociedad cooperativa»,
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per quanto riguarda la Repubblica portoghese: «sociedade anónima», «mútua de seguros»,
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per quanto riguarda la Repubblica d'Austria; «Aktiengesellschaft», «Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit»,
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per quanto riguarda la Repubblica di Finlandia: «keskinäinen vakuutusyhtiö/ömsesidigt försäkringsbolag, vakuutusosakeyhtiö/försäkringsaktiebolag», «vakuutusyhdistis/försäkringsförening»,
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per quanto riguarda il regno di Svezia: «försäkringsaktiebolag», «ömsesidigt försäkringsbolag», «understödsföreningar».
L'impresa di assicurazione potrà assumere altresì la forma di società europea, quando questa sarà istituita.
Gli Stati membri possono inoltre creare, ove occorra, imprese che assumano qualsiasi forma di diritto pubblico, purché abbiano lo scopo di fare operazioni di assicurazione a condizioni equivalenti a quelle delle imprese di diritto privato;
b)
limitino il loro oggetto sociale alle attività previste dalla presente direttiva e alle operazioni che ne discendono direttamente, escludendo qualsiasi altra attività commerciale;
c)
presentino un programma d'attività conforme all';
d)
possiedano il minimo del fondo di garanzia previsto all', paragrafo 2;
e)
siano effettivamente dirette da persone che soddisfano i necessari requisiti di onorabilità e di qualificazione o di esperienza professionale.
2. Quando sussistono stretti legami tra l'impresa di assicurazione e altre persone fisiche o giuridiche, le autorità competenti concedono l'autorizzazione solo se tali legami non ostacolano l'effettivo esercizio delle loro funzioni di vigilanza.
Le autorità competenti negano inoltre l'autorizzazione se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo da cui dipendono una o più persone fisiche o giuridiche con le quali l'impresa di assicurazione ha stretti legami, ovvero difficoltà inerenti alla loro applicazione, ostacolano l'effettivo esercizio delle loro funzioni di vigilanza.
Le autorità competenti esigono che le imprese di assicurazione forniscano loro le informazioni che esse richiedono per poter garantire il rispetto permanente delle condizioni previste al presente paragrafo.
3. Gli Stati membri esigono che le imprese di assicurazione abbiano l'amministrazione centrale nello stesso Stato membro in cui hanno la sede statutaria.
4. L'impresa di assicurazione che richiede l'autorizzazione per l'estensione delle proprie attività ad altri rami o per l'estensione di un'autorizzazione che copra solo una parte dei rischi raggruppati in un ramo deve presentare un programma d'attività conforme all'.
Essa deve inoltre fornire la prova che dispone del margine di solvibilità di cui all' e che possiede il fondo di garanzia di cui all', paragrafi 1 e 2.
5. Gli Stati membri non stabiliscono disposizioni che esigano la preventiva approvazione o la comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazione, delle tariffe, delle basi tecniche, utilizzate in particolare per il calcolo delle tariffe e delle riserve tecniche, nonché dei formulari ed altri stampati che l'impresa di assicurazione abbia intenzione di utilizzare nelle sue relazioni con i contraenti.
In deroga al primo comma e unicamente allo scopo di controllare il rispetto delle disposizioni nazionali relative ai principi attuariali, lo Stato membro di origine può esigere la comunicazione sistematica delle basi tecniche utilizzate per il calcolo delle tariffe e delle riserve tecniche, senza che tale esigenza possa costituire per l'impresa di assicurazione una condizione preventiva per l'esercizio delle sue attività.
La presente direttiva non osta a che gli Stati membri mantengano in vigore o introducano disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che prevedano l'approvazione dello statuto e la trasmissione di qualsiasi documento necessario all'esercizio normale del controllo.
Entro il 1o luglio 1999, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente paragrafo.
6. Le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 5 non possono prevedere l'esame della domanda di autorizzazione in funzione delle necessità economiche del mercato.
Storico versioni
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Proeli:dir:2002:83:oj#art-6-79