Art. 5

Campo d'applicazione dell'autorizzazione

In vigore dal 5 nov 2002
1.   L'autorizzazione è valida per l'intera Comunità. Essa permette all'impresa di assicurazione di esercitarvi attività in regime di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi. 2.   L'autorizzazione è accordata per ramo, quale definito nell'allegato I. Essa riguarda l'intero ramo, a meno che il richiedente desideri garantire soltanto una parte dei rischi rientranti in tale ramo. Le autorità competenti possono limitare l'autorizzazione richiesta per un ramo alle sole attività contenute nel programma di attività di cui all'. Ogni Stato membro può concedere l'autorizzazione per più rami, sempreché la legislazione nazionale consenta di esercitarli contemporaneamente.
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Campo d'applicazione dell'autorizzazione (Art. 5 Direttiva (UE) 2002/83) — Testo vigente | Portale Normativo