Art. 8

Azionisti e soci detentori di partecipazione qualificata

In vigore dal 5 nov 2002
Le autorità competenti dello Stato membro d'origine non concedono l'autorizzazione che consente l'accesso di un'impresa all'attività assicurativa se prima non hanno ottenuto comunicazione dell'identità degli azionisti o dei soci, diretti o indiretti, persone fisiche o giuridiche, che vi detengono una partecipazione qualificata, nonché dell'entità di questa partecipazione. Le autorità competenti rifiutano l'autorizzazione se, tenuto conto della necessità di garantire una gestione sana e prudente dell'impresa di assicurazione, non sono soddisfatte della qualità degli azionisti o soci.
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Azionisti e soci detentori di partecipazione qualificata (Art. 8 Direttiva (UE) 2002/83) — Testo vigente | Portale Normativo