Art. 11

Vigilanza delle succursali stabilite in un altro Stato membro

In vigore dal 5 nov 2002
Gli Stati membri della succursale prevedono che, quando un'impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro esercita la propria attività tramite una succursale, le autorità competenti dello Stato membro di origine possano, dopo averne preventivamente informato le autorità competenti dello Stato membro della succursale, procedere direttamente, o tramite persone da esse incaricate a tal fine, alla verifica in loco delle informazioni necessarie per assicurare la vigilanza finanziaria dell'impresa. Le autorità dello Stato membro della succursale possono partecipare a questa verifica.
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Vigilanza delle succursali stabilite in un altro Stato membro (Art. 11 Direttiva (UE) 2002/83) — Testo vigente | Portale Normativo