Art. 16

Segreto d'ufficio

In vigore dal 5 nov 2002
1.   Gli Stati membri prescrivono che tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività per le autorità competenti, nonché i revisori o gli esperti incaricati dalle autorità competenti, abbiano l'obbligo del segreto d'ufficio. In virtù di questo obbligo, nessuna informazione riservata ricevuta da tali persone in ragione dell'ufficio può essere divulgata a qualsiasi persona o autorità, se non in forma sommaria o globale cosicché non si possano individuare le singole imprese di assicurazione, fatti salvi i casi rilevanti per il diritto penale. Tuttavia, nei casi concernenti un'impresa di assicurazioni dichiarata fallita o soggetta a liquidazione coatta ordinata da un tribunale, le informazioni riservate che non riguardano i terzi implicati nei tentativi di salvataggio possono essere divulgate nell'ambito di procedimenti civili o commerciali. 2.   Il paragrafo 1 non osta a che le autorità competenti dei vari Stati membri procedano agli scambi di informazioni previsti dalle direttive applicabili alle imprese di assicurazione. Tali informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 1. 3.   Gli Stati membri possono concludere accordi di cooperazione, che prevedano lo scambio d'informazioni con le autorità competenti di paesi terzi o con le autorità o organi di paesi terzi definiti al paragrafo 5 e al paragrafo 6 solo a condizione che le informazioni comunicate beneficino di garanzie in ordine al segreto d'ufficio almeno equivalenti a quelle previste dal presente articolo. Tale scambio d'informazioni deve essere destinato all'esecuzione dei compiti di vigilanza delle suddette autorità o organi. Qualora provengano da un altro Stato membro, le informazioni possono essere comunicate solo con l'esplicito consenso delle autorità competenti che le hanno fornite e, se del caso, unicamente per i fini da esse autorizzati. 4.   L'autorità competente che, a norma dei paragrafi 1 o 2, riceve informazioni riservate può servirsene soltanto nell'esercizio delle proprie funzioni e più particolarmente: — per l'esame delle condizioni di accesso all'attività di assicurazione e per facilitare il controllo delle condizioni di esercizio dell'attività, in particolare in materia di vigilanza sulle riserve tecniche, sul margine di solvibilità, sull'organizzazione amministrativa e contabile e sul controllo interno, o — per l'irrogazione di sanzioni, o — nell'ambito di un ricorso amministrativo contro una decisione dell'autorità competente, o — nell'ambito di procedimenti giurisdizionali instaurati a norma dell' o di disposizioni speciali previste dalla presente direttiva e dalle direttive adottate nel settore delle imprese di assicurazione. 5.   I paragrafi 1 e 4 non ostano allo scambio di informazioni all'interno di uno stesso Stato membro, qualora esistano più autorità competenti, o, fra Stati membri, tra le autorità competenti e: — le autorità investite della funzione pubblica di vigilanza sugli enti creditizi e su altre istituzioni finanziarie, nonché le autorità incaricate di vigilare sui mercati finanziari, — gli organi implicati nella liquidazione e nel fallimento delle imprese di assicurazione e in altre procedure analoghe, e — le persone incaricate del controllo legale dei conti delle imprese di assicurazione e degli altri enti finanziari, affinché esse possano svolgere la propria funzione di vigilanza; tali paragrafi non ostano inoltre alla trasmissione, agli organi incaricati della gestione delle procedure obbligatorie di liquidazione o dei fondi di garanzia, delle informazioni necessarie per lo svolgimento della loro funzione. Le informazioni ricevute dalle autorità, organi e persone di cui sopra sono coperte dal segreto d'ufficio previsto al paragrafo 1. 6.   Salva l'applicazione dei paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri possono autorizzare scambi di informazioni tra le autorità competenti e — le autorità preposte alla vigilanza nei confronti degli organi che intervengono nella liquidazione e nel fallimento delle imprese di assicurazione e in altri procedimenti analoghi, o — le autorità incaricate della vigilanza nei confronti delle persone incaricate della revisione ufficiale dei conti delle imprese di assicurazione, degli enti creditizi, delle imprese di investimento e di altri enti finanziari, o — gli attuari indipendenti dalle imprese di assicurazione, che esercitano in virtù della legge una funzione di controllo su di esse nonché gli organi incaricati della vigilanza nei confronti di tali attuari. Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui al primo comma esigono che vengano soddisfatte almeno le seguenti condizioni: — le informazioni sono intese all'esercizio delle funzioni di vigilanza o di controllo di cui al primo comma, — le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 1, — quando le informazioni provengono da un altro Stato membro, possono essere comunicate solo con l'assenso esplicito delle autorità competenti che le hanno trasmesse e, nel caso, soltanto ai fini per i quali queste ultime hanno dato l'autorizzazione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'identità delle autorità, persone o organi abilitati a ricevere informazioni in forza del presente paragrafo. 7.   Salva l'applicazione dei paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri, per rafforzare la stabilità del sistema finanziario, compresa la sua integrità, possono autorizzare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e le autorità o gli organi incaricati per legge dell'individuazione delle violazioni del diritto societario e delle relative indagini. Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui al primo comma esigono che vengano soddisfatte almeno le seguenti condizioni: — le informazioni sono intese all'esercizio delle funzioni di vigilanza previste al primo comma, — le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 1, — quando le informazioni provengono da un altro Stato membro, possono essere comunicate solo con l'assenso esplicito delle autorità competenti che le hanno trasmesse e, nel caso, soltanto ai fini per i quali queste ultime hanno dato l'autorizzazione. Se in uno Stato membro le autorità o gli organi di cui al primo comma esercitano le loro funzioni di individuazione o di indagine ricorrendo, in base alla loro competenza specifica, a persone a tale scopo incaricate e non appartenenti alla funzione pubblica, la possibilità di scambio di informazioni prevista al primo comma può essere estesa a tali persone alle condizioni previste al secondo comma. Ai fini dell'applicazione del terzo trattino del secondo comma, le autorità o gli organi di cui al primo comma comunicano, alle autorità competenti che hanno trasmesso le informazioni, l'identità e il mandato preciso delle persone alle quali saranno trasmesse tali informazioni. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'identità delle autorità o degli organi abilitati a ricevere informazioni in forza del presente paragrafo. La Commissione redige, entro il 31 dicembre 2000, una relazione sull'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo. 8.   Gli Stati membri possono autorizzare le autorità competenti a trasmettere: — alle banche centrali e ad altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie, — all'occorrenza, ad altre autorità pubbliche incaricate della vigilanza sui sistemi di pagamento, informazioni intese all'esercizio delle loro funzioni e possono autorizzare tali autorità o organismi a comunicare alle autorità competenti le informazioni che sono loro necessarie ai fini delle disposizioni di cui al paragrafo 4. Le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al presente articolo. 9.   In deroga ai paragrafi 1 e 4, gli Stati membri possono inoltre autorizzare per legge la comunicazione di alcune informazioni ad altri servizi delle loro amministrazioni centrali responsabili per la normativa di vigilanza sugli enti creditizi, sugli enti finanziari, sui servizi di investimento e sulle compagnie di assicurazioni, nonché agli ispettori incaricati da detti servizi. Tali comunicazioni possono tuttavia essere fornite solo quando ciò risulti necessario per motivi di vigilanza prudenziale. Gli Stati membri dispongono in ogni caso che le informazioni ricevute in base ai paragrafi 2 e 5 e quelle ottenute mediante le ispezioni di cui all' non possano formare oggetto delle comunicazioni menzionate nel presente paragrafo, salvo accordo esplicito dell'autorità competente che ha comunicato le informazioni o dell'autorità competente dello Stato membro in cui è stata effettuata l'ispezione.
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