Art. 10

Autorità competenti e oggetto della vigilanza

In vigore dal 5 nov 2002
1.   La vigilanza finanziaria su un'impresa di assicurazione, compresa quella sulle attività da questa esercitate, rientra nella competenza esclusiva dello Stato membro d'origine. Se le autorità competenti dello Stato membro dell'impegno hanno motivo di ritenere che le attività dell'impresa di assicurazioni possano eventualmente compromettere la solidità finanziaria della stessa, ne informano le autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'impresa in questione. Le autorità competenti di detto Stato d'origine verificano se l'impresa rispetti i principi prudenziali definiti nella presente direttiva. 2.   La vigilanza finanziaria comprende in particolare la verifica, per l'insieme delle attività dell'impresa di assicurazione, dello stato di solvibilità e della costituzione di riserve tecniche, comprese le riserve matematiche, e delle attività di contropartita in conformità delle norme o della prassi stabilite nello Stato membro d'origine, ai sensi delle disposizioni adottate a livello comunitario. 3.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine prescrivono che qualsiasi impresa di assicurazione sia dotata di una buona organizzazione amministrativa e contabile e di adeguate procedure di controllo interno.
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Autorità competenti e oggetto della vigilanza (Art. 10 Direttiva (UE) 2002/83) — Testo vigente | Portale Normativo