Art. 9

In vigore dal 29 apr 1996
Per la circolazione all'interno della Comunità, le indicazioni che figurano sul documento di accompagnamento, sugli imballaggi, sui recipienti o sulle etichette fissate agli stessi sono redatte in una o più lingue che il paese destinatario stabilisce tra le lingue nazionali o ufficiali della Comunità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1996:25:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 9 Direttiva (UE) 1996/25 — Testo vigente | Portale Normativo