Art. 11
Secondo la procedura di cui all'articolo 14:
In vigore dal 29 apr 1996
a) può essere adottato un sistema di codificazione numerica per le materie prime per mangimi elencate sulla base di glossari relativi all'origine e alla parte di prodotto/sottoprodotto utilizzato, al procedimento di fabbricazione e al grado di maturazione/qualità delle materie prime, per agevolarne l'identificazione a livello internazionale, in particolare ricorrendo alla denominazione e ad una descrizione;
b) l'allegato può essere modificato alla luce dei progressi delle conoscenze scientifiche e tecniche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:1996:25:oj#art-11