Art. 12

In vigore dal 29 apr 1996
Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie affinché durante la circolazione delle materie prime sia effettuato, almeno per campionamento, un controllo ufficiale inteso ad accertarne la conformità ai requisiti previsti dalla presente direttiva.
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Art. 12 Direttiva (UE) 1996/25 — Testo vigente | Portale Normativo