Art. 8
Gli Stati membri prescrivono che:
In vigore dal 29 apr 1996
a) le materie prime per mangimi contenenti una percentuale di sostanze o prodotti indesiderabili superiore a quella autorizzata in base alla direttiva 74/63/CEE possono essere immesse in circolazione unicamente per essere usate da stabilimenti riconosciuti di mangimi composti iscritti in un elenco nazionale a norma della direttiva 95/69/CEE;
b) in deroga all', paragrafo 1, lettera a) le materie prime per mangimi di cui alla lettera a) del presente articolo devono essere etichettate come «materie prime per mangimi destinate a stabilimenti riconosciuti di mangimi composti». Si applica l', paragrafo 4.
Storico versioni
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