Art. 5
In vigore dal 29 apr 1996
1. Gli Stati membri prescrivono che le materie prime per mangimi possono essere immesse in circolazione soltanto se le indicazioni sottoelencate, che devono essere ben visibili, chiaramente leggibili e indelebili e che impegnano la responsabilità del produttore, del confezionatore, dell'importatore, del venditore o del distributore, stabiliti all'interno della Comunità, sono apposte su un documento di accompagnamento o, se del caso, sull'imballaggio, sul recipiente o su un'etichetta fissata allo stesso:
a) l'espressione «materia prima per mangimi»;
b) la denominazione di tale materia prima e, se del caso, le altre indicazioni di cui all';
c) per le materie prime per mangimi elencate nell'allegato, parte B, le indicazioni di cui all'allegato, parte B, colonna 4;
d) per le materie prime per mangimi non elencate nell'allegato, parte B, le indicazioni di cui all'allegato, parte C, colonna 2;
e) se del caso, le indicazioni di cui all'allegato, parte A;
f) il quantitativo netto espresso in unità di massa, per i prodotti solidi, e in unità di massa o di volume, per i prodotti liquidi;
g) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del responsabile delle indicazioni di cui al presente paragrafo.
2. Sugli imballaggi, sui recipienti, sulle etichette o sui documenti d'accompagnamento possono essere fornite altre eventuali informazioni, a condizione che facciano riferimento a fattori obiettivi o misurabili giustificabili e che non possano indurre in errore l'acquirente. Tali informazioni devono essere separate da quelle di cui al paragrafo 1.
3. Per quantitativi di materie prime per mangimi inferiori o pari a 10 kg e destinati all'utilizzatore finale, le indicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere fornite all'acquirente mediante adeguato avviso esposto nel punto di vendita.
4. Qualora una partita sia frazionata durante la circolazione, le indicazioni di cui al paragrafo 1, accompagnate da un riferimento alla partita iniziale, devono essere riportate sull'imballaggio, sul recipiente o sul documento di accompagnamento di ciascuna frazione della partita.
5. In caso di modifica della composizione di una materia prima per mangimi in circolazione, le indicazioni di cui al paragrafo 1 devono essere modificate di conseguenza sotto la responsabilità della persona che fornisce le nuove indicazioni.
Storico versioni
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