Art. 1

In vigore dal 29 apr 1996
1. La presente direttiva si applica alla circolazione delle materie prime per mangimi all'interno della Comunità. 2. La presente direttiva si applica senza pregiudizio di altre disposizioni comunitarie nel settore dell'alimentazione degli animali.
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Art. 1 Direttiva (UE) 1996/25 — Testo vigente | Portale Normativo