Art. 7

In vigore dal 29 apr 1996
1. Gli Stati membri prescrivono che le materie prime per mangimi di cui all'allegato, parte B, possono essere immesse in circolazione unicamente sotto le denominazioni in esso indicate e a condizione che corrispondano alle descrizioni in esso specificate. 2. Gli Stati membri ammettono la circolazione di materie prime per mangimi diverse da quelle dell'elenco di cui al paragrafo 1, a condizione che le denominazioni e/o i nomi di uso corrente utilizzati siano diversi da quelli elencati nell'allegato e non inducano in errore l'acquirente circa l'effettiva identità del prodotto che gli è offerto.
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