Art. 11 · Secondo la procedura di cui all'articolo 14:

Art. 11

Secondo la procedura di cui all'articolo 14:

In vigore dal 29 apr 1996
a) può essere adottato un sistema di codificazione numerica per le materie prime per mangimi elencate sulla base di glossari relativi all'origine e alla parte di prodotto/sottoprodotto utilizzato, al procedimento di fabbricazione e al grado di maturazione/qualità delle materie prime, per agevolarne l'identificazione a livello internazionale, in particolare ricorrendo alla denominazione e ad una descrizione; b) l'allegato può essere modificato alla luce dei progressi delle conoscenze scientifiche e tecniche.
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