Art. 9
In vigore dal 29 apr 1996
Per la circolazione all'interno della Comunità, le indicazioni che figurano sul documento di accompagnamento, sugli imballaggi, sui recipienti o sulle etichette fissate agli stessi sono redatte in una o più lingue che il paese destinatario stabilisce tra le lingue nazionali o ufficiali della Comunità.
Storico versioni
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