Art. 25

Disposizioni per la convergenza su scala comunitaria

In vigore dal 13 dic 1995
1. In base alle relazioni fornite dalle autorità nazionali di regolamentazione ai sensi dell', paragrafo 5 e alle informazioni pubblicate ai sensi dell', la Commissione verifica i progressi registrati verso la convergenza degli obiettivi fissati e l'introduzione di servizi e prestazioni comuni nell'ambito della Comunità. 2. Se l'attuazione delle prescrizioni di cui agli risulta inadeguata per garantire la fornitura agli utenti di servizi e di prestazioni supplementari armonizzati a livello comunitario, gli obiettivi e le scadenze armonizzati possono essere fissati secondo la procedura di cui all'. La procedura avviata dalla Commissione tiene pienamente conto del grado di sviluppo della rete e della domanda di mercato in ogni singolo Stato membro. 3. In particolare, per quanto concerne le prestazioni supplementari di cui all', paragrafo 2 che richiedono una cooperazione a livello comunitario, qualora non sia possibile concludere accordi commerciali tra organismi di telecomunicazione, le condizioni necessarie per fornire agli utenti prestazioni supplementari armonizzate possono essere oggetto di una raccomandazione. Tali raccomandazioni tengono debitamente conto dello sviluppo della rete, delle varie architetture e della domanda di mercato nella Comunità.
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Disposizioni per la convergenza su scala comunitaria (Art. 25 Direttiva (UE) 1995/62) — Testo vigente | Portale Normativo