Art. 4

Pubblicazione e accessibilità delle informazioni

In vigore dal 13 dic 1995
1. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono alla pubblicazione di informazioni complete e aggiornate concernenti l'accesso e l'uso della rete telefonica pubblica fissa e del servizio di telefonia vocale, in conformità con l'elenco di voci contenuto nell'allegato I. Eventuali modifiche delle offerte di servizi esistenti e informazioni su nuove offerte sono pubblicate appena possibile. L'autorità nazionale di regolamentazione può prevedere un adeguato periodo di preavviso. 2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono pubblicate in modo che gli utenti possano accedervi agevolmente. Nella Gazzetta ufficiale nazionale dello Stato membro interessato si fa riferimento alla pubblicazione di tali informazioni. 3. Le autorità nazionali di regolamentazione notificano alla Commissione, entro e non oltre un anno dall'adozione della presente direttiva, e successivamente in caso di modifiche, le modalità secondo cui le informazioni di cui al paragrafo 1 sono rese disponibili; la Commissione pubblica periodicamente un riferimento a tali notifiche sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
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Pubblicazione e accessibilità delle informazioni (Art. 4 Direttiva (UE) 1995/62) — Testo vigente | Portale Normativo