Art. 8
Eccezioni alle condizioni pubblicate
In vigore dal 13 dic 1995
Qualora, in risposta ad una richiesta particolare, un organismo di telecomunicazione ritenga che non sia ragionevole fornire un collegamento alla rete telefonica pubblica fissa applicando le sue tariffe e le condizioni di fornitura pubblicate, deve chiedere l'autorizzazione dell'autorità nazionale di regolamentazione per modificare dette condizioni nel caso in questione.
Storico versioni
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