Art. 11
Interconnessione
In vigore dal 13 dic 1995
1. Al fine di garantire in particolare la fornitura di servizi di telefonia vocale su scala comunitaria, le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché siano soddisfatte le richieste ragionevoli di interconnessione alla rete telefonica pubblica fissa presentate dagli organismi seguenti:
a) organismi di telecomunicazione che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse in altri Stati membri, che sono stati notificati conformemente all', paragrafo 3;
b) gestori di servizi pubblici di telefonia mobile nel medesimo Stato membro.
Nessuna richiesta di interconnessione può essere negata da un organismo di telecomunicazione senza il previo accordo delle proprie autorità nazionali di regolamentazione.
L'interconnessione alla rete telefonica pubblica fissa da parte di gestori di servizi pubblici di telefonia mobile in altri Stati membri, che sono stati notificati conformemente all', paragrafo 3, può parimenti essere concordata tra le parti interessate. Nessuna di siffatte richieste di interconnessione può essere negata da un organismo di telecomunicazione senza il previo accordo delle proprie autorità di regolamentazione nazionali.
2. Le disposizioni tecniche e commerciali in materia di interconnessione sono oggetto di accordo tra le parti interessate, fatta salva la facoltà d'intervento dell'autorità nazionale di regolamentazione di cui all', paragrafi 3 e 4.
3. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché gli organismi di telecomunicazione che stipulano accordi di interconnessione con altri osservino il principio di non discriminazione.
4. Se gli accordi di interconnessione prevedono disposizioni specifiche in materia di compenso per l'organismo di telecomunicazione in quanto le rispettive parti interessate sono soggette a differenti condizioni di esercizio, per esempio per quanto riguarda il controllo dei prezzi o obblighi di servizio universale, i relativi importi sono in funzione dei costi, non discriminatori e pienamente giustificati, e sono imposti solo previa approvazione dell'autorità nazionale di regolamentazione, che agisce conformemente al diritto comunitario.
5. Informazioni specifiche in ordine agli accordi concernenti l'interconnessione sono messi, su richiesta, a disposizione dell'autorità nazionale di regolamentazione.
Storico versioni
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