Art. 7

Contratti con gli utenti

In vigore dal 13 dic 1995
1. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché il contratto concluso dagli utenti specifichi il servizio che deve essere fornito dall'organismo di telecomunicazione. Esse devono richiedere in linea generale la fissazione di modalità di indennizzo e/o rimborso in caso di inosservanza dei livelli qualitativi del servizio stabiliti nel contratto stesso e assicurare che qualsiasi eccezione a tale regola sia giustificata dall'organismo o dagli organismi di telecomunicazione interessati e chiaramente indicata nel contratto concluso dagli utenti. 2. Gli organismi di telecomunicazione rispondono tempestivamente a una richiesta di collegamento alla rete telefonica pubblica fissa e indicano all'utente una data approssimativa per la fornitura del servizio. 3. Le autorità nazionali di regolamentazione possono esigere la modifica delle condizioni contrattuali e delle condizioni di qualsiasi sistema di indennizzo e/o rimborso applicato dagli organismi di telecomunicazione. I contratti stipulati dagli utenti con gli organismi di telecomunicazione devono contenere un sommario delle modalità per avviare procedure di risoluzione delle controversie. 4. Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti abbiano facoltà di proporre ricorsi avverso gli organismi di telecomunicazione.
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Contratti con gli utenti (Art. 7 Direttiva (UE) 1995/62) — Testo vigente | Portale Normativo