Art. 10
Accesso speciale alla rete
In vigore dal 13 dic 1995
1. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché gli organismi di telecomunicazione soddisfino le richieste ragionevoli di utenti diversi da:
a) operatori di servizi pubblici di telefonia mobile,
b) organismi di telecomunicazione nei casi in cui forniscono un servizio di telefonia vocale,
per quanto concerne l'accesso alla rete telefonica pubblica fissa ai punti terminali di rete diversi da quelli indicati nell'allegato I.
Qualora, in risposta ad una particolare richiesta, l'organismo di telecomunicazione ritenga che non sia ragionevole fornire l'accesso speciale alla rete richiesto, deve chiedere l'autorizzazione dell'autorità nazionale di regolamentazione per limitare o rifiutare l'accesso. Gli utenti interessati devono avere la possibilità di adire l'autorità nazionale di regolamentazione prima che sia presa una decisione.
Qualora venga negato l'accesso speciale alla rete richiesto, l'utente che ha effettuato la richiesta deve essere tempestivamente informato dei motivi del diniego; tuttavia quest'ultima disposizione non si applica a un'azione intentata in base al regime nazionale di esecuzione delle prescrizioni in materia di licenze conformemente alla normativa comunitaria, né a un'azione promossa dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale.
2. Le condizioni tecniche e commerciali di accesso speciale alla rete sono oggetto di accordi tra le parti interessate, fatta salva la possibilità d'intervento dell'autorità di regolamentazione nazionale di cui ai paragrafi 1, 3 e 4. L'accordo può prevedere il rimborso all'organismo di telecomunicazione dei costi sostenuti, in particolare, per fornire l'accesso alla rete richiesto. Tali oneri osservano pienamente i principi di orientamento in funzione dei costi che figurano nell'allegato II della direttiva 90/387/CEE.
3. Le autorità nazionali di regolamentazione possono intervenire di loro iniziativa in qualsiasi momento, e devono farlo se così richiesto da una delle parti, per stabilire condizioni che siano non discriminatorie, eque e ragionevoli per entrambe le parti e che offrano il massimo vantaggio a tutti gli utenti.
4. Le autorità nazionali di regolamentazione hanno inoltre facoltà di intervenire, nell'interesse di tutti gli utenti, allo scopo di garantire che gli accordi contengano condizioni rispondenti ai criteri di cui al paragrafo 3, siano stipulati ed applicati in modo efficiente e tempestivo, e prevedano condizioni concernenti la conformità alle norme applicabili, l'osservanza dei requisiti essenziali e/o il mantenimento della qualità da un punto terminale di rete all'altro.
5. Le condizioni fissate dalle autorità nazionali di regolamentazione conformemente al paragrafo 4 sono pubblicate secondo le modalità di cui all'.
6. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché, nell'usare la rete telefonica pubblica fissa per la fornitura di servizi che sono o possono essere forniti anche da altri prestatori di servizi, gli organismi di telecomunicazione osservino il principio di non discriminazione.
7. Se del caso, la Commissione, in consultazione con il comitato ONP, che agisce secondo la procedura di cui all', richiede all'ETSI l'elaborazione di norme concernenti i nuovi tipi di accesso alla rete. Un riferimento a tali norme è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a norma dell', paragrafo 1 della direttiva 90/387/CEE.
8. Informazioni specifiche in ordine agli accordi concernenti l'accesso speciale alla rete sono, su richiesta, messe a disposizione dell'autorità nazionale di regolamentazione.
Storico versioni
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