Art. 16

Servizi relativi all'elenco abbonati

In vigore dal 13 dic 1995
Fatte salve le disposizioni della legislazione sulla protezione dei dati personali e della vita privata, le autorità di regolamentazione nazionali provvedono affinché: a) l'elenco abbonati al servizio di telefonia vocale sia reso disponibile agli utenti, su supporto cartaceo o elettronico, e sia aggiornato periodicamente, b) gli utenti possano scegliere se essere o meno iscritti negli elenchi telefonici pubblici, c) gli organismi di telecomunicazione rendano disponibili su richiesta i dati relativi agli elenchi pubblici degli abbonati al servizio di telefonia vocale a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, che devono essere pubblicate.
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Servizi relativi all'elenco abbonati (Art. 16 Direttiva (UE) 1995/62) — Testo vigente | Portale Normativo