Art. 18

Schede telefoniche prepagate

In vigore dal 13 dic 1995
1. La Commissione provvede affinché l'ETSI e/o il CEN/CENELEC elaborino norme riguardanti schede telefoniche prepagate armonizzate, da impiegare negli apparecchi telefonici a pagamento di tutti gli Stati membri, nonché le relative norme di interfaccia di rete, in modo che le schede emesse in uno Stato membro possano essere utilizzate anche negli altri Stati membri. Un riferimento alle norme stesse e a quelle per le relative apparecchiature è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 2. Le autorità nazionali di regolamentazione promuovono l'introduzione graduale di apparecchi telefonici pubblici a pagamento conformi a tali norme.
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Schede telefoniche prepagate (Art. 18 Direttiva (UE) 1995/62) — Testo vigente | Portale Normativo