Art. 22
Condizioni di accesso e di uso e requisiti essenziali
In vigore dal 13 dic 1995
1. Gli Stati membri provvedono a che le restrizioni all'accesso e all'uso delle reti telefoniche pubbliche fisse o dei servizi di telefonia vocale siano fondate esclusivamente sulle disposizioni dei paragrafi 3, 4 e 5 e siano soggette all'accordo dell'autorità nazionale di regolamentazione.
2. Le autorità nazionali di regolamentazione elaborano procedure al fine di decidere, caso per caso e nei tempi più brevi, se consentire o meno agli organismi di telecomunicazione di adottare misure quali il diniego dell'accesso alla rete telefonica pubblica fissa oppure la sospensione o la riduzione della disponibilità del servizio di telefonia vocale, facendo valere l'inosservanza, da parte dell'utente, delle condizioni di uso. Tali procedure possono inoltre prevedere che l'autorità nazionale di regolamentazione autorizzi a priori misure specifiche nel caso di determinate violazioni delle condizioni di uso.
L'autorità nazionale di regolamentazione provvede affinché tali procedure garantiscano un processo decisionale trasparente, in cui vengano rispettati i diritti delle parti. La decisione è presa dopo aver offerto ad entrambe le parti la possibilità di esporre i propri argomenti. La decisione è debitamente motivata e notificata alle parti entro una settimana dalla sua adozione.
Un riassunto di tali procedure è pubblicato secondo le modalità stabilite all'.
Questa disposizione non pregiudica il diritto delle parti in causa di adire le vie legali.
3. Le eventuali restrizioni d'impiego derivanti da diritti speciali o esclusivi relativi al servizio di telefonia vocale sono imposte con disposizione regolamentare e sono pubblicate conformemente all'.
4. Le condizioni di connessione delle apparecchiature terminali alla rete telefonica pubblica fissa devono essere conformi alla direttiva 91/263/CEE ed essere pubblicate conformemente all' della presente direttiva.
Fatte salve le disposizioni della direttiva 91/263/CEE, nei casi in cui l'apparecchiatura terminale di un utente non sia o non risulti più conforme alle condizioni di omologazione, oppure presenti disfunzioni che possano danneggiare l'integrità della rete o ove sussista un rischio fisico per le persone, le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché sia applicata la seguente procedura:
- l'organismo di telecomunicazione può sospendere la fornitura del servizio fino a che il terminale non venga scollegato dal punto terminale di rete;
- l'organismo di telecomunicazione informa immediatamente l'utente della sospensione, specificando i motivi della stessa;
- non appena l'utente abbia assicurato che l'apparecchiatura terminale è stata scollegata dal punto terminale di rete, la fornitura del servizio è ripristinata.
5. Qualora l'accesso o l'impiego della rete telefonica pubblica fissa siano soggetti a restrizioni in base a requisiti fondamentali, le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché le disposizioni nazionali in materia specifichino su quali requisiti fondamentali, fra quelli elencati alle lettere da a) a d), siano basate le restrizioni medesime.
Le restrizioni imposte in base a requisiti fondamentali sono pubblicate secondo le modalità di cui all'.
Le restrizioni basate su requisiti fondamentali sono imposte con disposizioni regolamentari.
Fatti salvi l', paragrafo 5, e l', paragrafo 3 della direttiva 90/387/CEE, i requisiti fondamentali di cui all', paragrafo 2 della direttiva 90/387/CEE si applicano alla rete telefonica pubblica fissa e al servizio di telefonia vocale secondo le seguenti modalità.
a) Sicurezza di funzionamento della rete
Motivi di sicurezza di funzionamento della rete non devono dar luogo a restrizioni all'accesso e all'uso della rete telefonica pubblica fissa, salvo in situazioni di emergenza, nel qual caso l'organismo di telecomunicazione può adottare le seguenti misure intese a salvaguardare la sicurezza di funzionamento della rete:
- interruzione del servizio;
- limitazione delle funzioni del servizio;
- diniego di accesso alla rete e al servizio a nuovi utenti.
Nel presente contesto, per situazione di emergenza si intende l'arresto catastrofico della rete o un caso eccezionale di forza maggiore, ad esempio condizioni meteorologiche eccezionali, alluvioni, fulmini o incendi, scioperi o serrate, guerre, operazioni militari o disordini civili. In caso di situazione di emergenza, l'organismo di telecomunicazione si adopera per garantire la continuità del servizio per tutti gli utenti.
Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché gli organismi di telecomunicazione istituiscano procedure per informare immediatamente gli utenti e l'autorità nazionale di regolamentazione dell'inizio e della fine della situazione di emergenza, nonché del carattere e della portata delle restrizioni temporanee di fornitura del servizio.
b) Mantenimento dell'integrità della rete
Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché le restrizioni all'accesso e all'uso della rete telefonica pubblica fissa motivate dalla necessità di preservare l'integrità della rete, per salvaguardare tra l'altro le apparecchiature di rete, il software o i dati memorizzati, siano limitate allo stretto necessario ai fini del normale funzionamento della rete. Le restrizioni sono basate su criteri obiettivi e pubblicate; esse sono inoltre applicate in modo non discriminatorio.
c) Interoperabilità dei servizi
Se l'apparecchiatura terminale è stata omologata e se il relativo funzionamento è conforme alla direttiva 91/263/CEE, non è consentito imporre altre restrizioni di uso per motivi attinenti all'interoperabilità dei servizi.
Le condizioni relative all'interoperabilità dei servizi prescritte dall'autorità nazionale di regolamentazione nei contratti che concernono l'interconnessione delle reti pubbliche o l'accesso speciale alla rete devono essere pubblicate secondo le modalità di cui all'.
d) Protezione dei dati
Gli Stati membri possono limitare l'accesso e l'uso della rete telefonica pubblica fissa per motivi di protezione dei dati solo nella misura necessaria a garantire l'osservanza delle pertinenti disposizioni regolamentari relative alla protezione dei dati, compresi quelli personali, alla riservatezza delle informazioni trasmesse o archiviate nonché alla tutela della vita privata, in quanto ciò risulti compatibile con il diritto comunitario.
6. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono, ove opportuno, affinché gli utenti siano informati in anticipo dall'organismo di telecomunicazione, con mezzi adeguati, dei periodi in cui l'accesso o l'uso della rete telefonica pubblica fissa può essere limitato o precluso a causa di interventi programmati di manutenzione.
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