Art. 26

Notifiche e relazioni

In vigore dal 13 dic 1995
1. Gli Stati membri notificano alla Commissione il nome della propria autorità nazionale di regolamentazione anteriormente al 13 dicembre 1996. 2. Gli Stati membri notificano alla Commissione i nomi degli organismi di telecomunicazione cui si applica la presente direttiva, in particolare per garantire la fornitura di rete e servizi conformemente all'. Fatta salva l'applicabilità in futuro delle misure relative all'ONP, gli Stati membri che hanno abolito i diritti esclusivi concernenti la telefonia vocale possono applicare la presente direttiva a organismi definiti in base a una significativa quota di mercato o in base alla posizione dominante che detengono nella loro zona autorizzata di sfruttamento, in modo da assicurarsi che in ciascuna località situata nel loro territorio almeno un organismo sia sottoposto alle disposizioni della presente direttiva. Gli Stati membri possono verificare l'obbligo degli organismi di telecomunicazione di fornire le informazioni necessarie a determinare l'applicazione della presente direttiva. 3. Le autorità nazionali di regolamentazione notificano alla Commissione i nomi degli organismi di telecomunicazione che, nel loro territorio, sono autorizzati ad interconnettere le proprie reti fisse direttamente con quelle degli organismi di telecomunicazione situati in altri Stati membri per fornire un servizio di telefonia vocale. Le autorità nazionali di regolamentazione notificano alla Commissione i nomi degli operatori di servizi pubblici di telefonia mobile nel loro territorio che sono autorizzati a interconnettersi direttamente con le reti fisse di organismi di telecomunicazione situati in altri Stati membri per fornire un servizio di telefonia vocale. 4. La Commissione pubblica i nomi di cui ai paragrafi 2 e 3 nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 5. Una volta all'anno, le autorità nazionali di regolamentazione presentano alla Commissione una relazione riguardante i progressi registrati nel conseguimento degli obiettivi da esse approvati in base agli . La relazione annuale è inviata alla Commissione entro cinque mesi dalla fine dell'anno cui si riferisce. 6. Le autorità nazionali di regolamentazione tengono a disposizione e comunicano alla Commissione, se essa ne fa richiesta, le informazioni su singoli casi, diversi da quelli di cui all', in cui l'accesso alla rete pubblica telefonica o al servizio di telefonia vocale, ovvero l'uso di tale rete o di tale servizio, sia stato oggetto di restrizione o di diniego, comprese le misure adottate e la loro motivazione. Tale disposizione non si applica tuttavia a un'azione promossa in base al regime nazionale di esecuzione delle prescrizioni in materia di licenze conformemente alla normativa comunitaria, né a un'azione promossa dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale.
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Notifiche e relazioni (Art. 26 Direttiva (UE) 1995/62) — Testo vigente | Portale Normativo