Art. 28

Sospensione di taluni obblighi

In vigore dal 13 dic 1995
1. Lo Stato membro che non può o che prevede di non poter conformarsi alle disposizioni degli ne comunica i motivi alla Commissione. 2. La sospensione degli obblighi di cui agli può essere accettata solo nei casi in cui lo Stato membro interessato possa dimostrare che l'osservanza dell'obbligo imporrebbe un onere eccessivo agli organismi di telecomunicazione nazionali. 3. Lo Stato membro comunica alla Commissione il termine entro cui ritiene di poter conformarsi alle disposizioni e le misure da esso previste per rispettare tale termine. 4. La Commissione, ricevuta la comunicazione di cui al paragrafo 1, informa lo Stato membro se e fino a quale data ritiene che la situazione particolare dello Stato membro interessato giustifichi, in base ai criteri di cui al paragrafo 2, la sospensione dell'applicazione, da parte dello stesso, dell' o dell'.
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Sospensione di taluni obblighi (Art. 28 Direttiva (UE) 1995/62) — Testo vigente | Portale Normativo