Art. 32
Riesame
In vigore dal 13 dic 1995
1. Il Parlamento europeo e il Consiglio delibereranno da ora e fino al 1° gennaio 1998, sulla base di una proposta trasmessa in tempo utile dalla Commissione, in merito al riesame della presente direttiva, per adeguarla alle esigenze della liberalizzazione del mercato.
2. La Commissione esamina il funzionamento della presente direttiva e ne riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, una prima volta non oltre il 13 dicembre 1998. La relazione si baserà, tra l'altro, sulle informazioni fornite dagli Stati membri alla Commissione e al comitato ONP. In caso di necessità possono essere proposte nella relazione altre disposizioni per la piena attuazione degli obiettivi della presente direttiva.
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