Art. 31

Procedura del comitato di regolamentazione

In vigore dal 13 dic 1995
1. In deroga alle disposizioni dell', per le questioni contemplate dagli si applica la seguente procedura. 2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione. 3. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato. 4. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Se, entro un termine di tre mesi dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, il Consiglio non ha delibera-to, la Commissione adotta le misure proposte.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1995:62:oj#art-31

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Procedura del comitato di regolamentazione (Art. 31 Direttiva (UE) 1995/62) — Testo vigente | Portale Normativo