Art. 23

Mancato pagamento delle fatture

In vigore dal 13 dic 1995
Gli Stati membri autorizzano l'adozione di misure specifiche, da pubblicarsi secondo le modalità stabilite all', relative al mancato pagamento delle fatture e a qualsiasi conseguente interruzione del servizio o disconnessione. Tali misure garantiscono che le eventuali sospensioni del servizio siano limitate, per quanto tecnicamente possibile, ai servizi interessati e che l'utente ne venga opportunamente preavvisato.
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Mancato pagamento delle fatture (Art. 23 Direttiva (UE) 1995/62) — Testo vigente | Portale Normativo