Art. 15
Fatturazione dettagliata
In vigore dal 13 dic 1995
Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché vengano definiti e pubblicati gli obiettivi per la fornitura della fatturazione dettagliata, che è trasmessa su richiesta all'utente, tenendo conto dello sviluppo della rete e della domanda del mercato.
Fatto salvo il comma seguente ed il livello di informazione consentito dalla legislazione in materia di protezione dei dati personali e della vita privata, le fatture dettagliate devono indicare adeguatamente la composizione degli addebiti.
Le chiamate gratuite per l'utente, comprese le chiamate di emergenza, non compaiono nella fattura dettagliata dell'interessato.
Nell'ambito di quanto sopra, possono essere offerti agli utenti, dietro equo corrispettivo, vari livelli analitici dei dati fatturati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:1995:62:oj#art-15