Art. 16
Servizi relativi all'elenco abbonati
In vigore dal 13 dic 1995
Fatte salve le disposizioni della legislazione sulla protezione dei dati personali e della vita privata, le autorità di regolamentazione nazionali provvedono affinché:
a) l'elenco abbonati al servizio di telefonia vocale sia reso disponibile agli utenti, su supporto cartaceo o elettronico, e sia aggiornato periodicamente,
b) gli utenti possano scegliere se essere o meno iscritti negli elenchi telefonici pubblici,
c) gli organismi di telecomunicazione rendano disponibili su richiesta i dati relativi agli elenchi pubblici degli abbonati al servizio di telefonia vocale a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, che devono essere pubblicate.
Storico versioni
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