Art. 16
In vigore dal 25 ott 1995
Gli Stati membri si adoperano affinché l'autorità competente possa accedere ai luoghi destinati alla produzione agricola in cui sono fabbricati o utilizzati i prodotti, per procedere ai controlli prescritti.
CAPO IV
DISPOSIZIONI GENERALI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:1995:53:oj#art-16